Cass. civile del 1962 numero 1158 (19/05/1962)


La procura é un negozio unilaterale con il quale l'interessato investe, di fronte ai terzi, un soggetto del potere di rappresentarlo (in tutti gli atti che lo concernono, se é generale, in determinati atti, se é speciale). Poiché‚ essa costituisce fonte di rappresentanza, la sua funzione si risolve e si esaurisce nella mera autorizzazione, di fronte ai terzi, del rappresentante ad agire in nome ed in vece del rappresentato.La procura non va confusa con il sottostante rapporto di gestione, che lega l'agente all'interessato, il quale rapporto può essere anche di mandato, di società, o di lavoro.La procura é caratterizzata dalla sua indipendenza ed astrattezza, in quanto, come atto concettualmente a sé stante, è idonea a conferire il potere di rappresentanza, qualunque sia il rapporto interno che intercede tra il rappresentante ed il rappresentato.

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