Cass. civile del 1958 numero 3787 (26/11/1958)


La costituzione di un comitato, la cui attività rimanga limitata nell'ambito del diritto privato, non ha bisogno di forme particolari, neanche se ad esso intervengano enti pubblici, i quali vi possono partecipare validamente solo in base alla manifestazione di volontá dei propri organi e senza la necessità di una formale deliberazione né dell' autorizzazione da parte degli organi di controllo. Il rigore della forma e la necessità dell'autorizzazione dovranno, invece, essere osservati quando, eventualmente, l'ente pubblico, partecipante al comitato, vorrá provvedere all' erogazione dei mezzi finanziari richiesti dal conseguimento degli scopi che sono propri del comitato stesso. Cosi anche deve ritenersi che sussiste la validità di un negozio posto in essere da un ente pubblico componente del comitato, solo allorquando la sua volontá, legalmente formata mediante la deliberazione degli organi competenti ad emetterla in relazione alla natura ed all'importanza del negozio stesso, sia si manifestata nelle forme prescritte, e con i controlli predisposti dalla legge a tutela degli interessi dell'ente. Alle stesse limitazioni e cautele resta condizionata la responsabilità dell'ente pubblico per le obbligazioni nascenti dai negozi compiuti da altro componente del comitato.

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