Cass. civile, sez. Lavoro del 2018 numero 24832 (09/10/2018)



In tema di divisione ereditaria, nell'esercizio del potere di assegnazione di beni che non siano comodamente divisibili, sebbene, a norma dell'art. 720 c.c. debba essere preferito il condividente titolare della quota maggiore, rientra nel potere discrezionale del giudice fare deroga a tale criterio, purché si dia adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. Quando il bene oggetto di comunione incidentale rientri nel perimetro aziendale riconducibile ad impresa familiare, seppure teoricamente sussista il diritto di prelazione in favore dei collaboratori, va condotta una verifica in fatto della sussistenza dell'attività d'impresa, in difetto della quale detto diritto non sussiste.

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