Cass. civile, sez. Lavoro del 1975 numero 1388 (10/04/1975)


A norma dell'art. 1310 primo comma cod. civ., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori. Tale principio non viene limitato dall'art. 1308 primo comma cod. civ., il quale, nello escludere che la costituzione in mora di uno dei debitori in solido produca effetti riguardo agli altri, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 1310 cod. civ. e si riferisce, pertanto, agli effetti della costituzione in mora diversi dall'interruzione della prescrizione (assunzione da parte del debitore del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione, risarcimento del danno eccetera).

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