Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 368 (14/01/1999)


In assenza di un' espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l' istituto del recesso per giusta causa di cui all' art. 2119 cod. civ., a cui il soggetto legittimato può ricorrere anche dopo che la controparte abbia provveduto all' intimazione del recesso con preavviso, ferma restando l' esigenza di rispettare la regola dell' immediatezza del recesso senza preavviso rispetto alla sua causa giustificatrice (immediatezza da intendere in senso relativo, con riguardo, cioè ai tempi necessari secondo le circostanze per gli opportuni accertamenti e l' adozione delle conseguenti decisioni). Il riferimento all' istituto dell' art. 2119 cod. civ. comporta anche il riconoscimento del diritto dell' agente recedente all' indennità sostitutiva del preavviso, alla quale, ai fini in esame, è equiparabile l' indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l' assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell' agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso.

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