Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 2021 (22/02/1995)


Nell' ambito dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall' adempimento, mentre l' accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito verso il pagamento, da parte del debitore, di una quota di esso, costituendo un tipico negozio a struttura bilaterale (o plurilaterale), si perfeziona con il consenso manifestato da entrambe le parti, la remissione del debito, ai sensi dell' art. 1236 cod. civ., è strutturata quale negozio unilaterale recettizio relativamente al quale la dichiarazione "a parte creditoris" si presume accettata al debitore, e diventa pertanto operativa dei suoi tipici effetti estintivi dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata (art. 1334 cod. civ.), a meno che questa, avuto conoscenza della manifesta volontà remissiva, non dichiari entro un proprio termine di ricusarla e, quindi, di non volerne profittare.

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