Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 10130 (25/09/1995)


In tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del proponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'art. 1176 cod. civ., usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si concreta in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che ove non abbia svolto tale attività l'agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entità e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 10130 (25/09/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti