Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 11179 (20/11/1990)


La norma dell' art. 1447 cod. civ. (contratto concluso in stato di pericolo) e dell' art. 1448 cod. civ. (azione generale di rescissione per lesione) non sono applicabili, neppure in via analogica, alle dimissioni, che costituiscono un atto unilaterale del lavoratore non implicante alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.

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