Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 8994 (03/12/1987)


Qualora, anteriormente all' entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro) e nella vigenza della legge 29 aprile 1949 n. 264 (statuente il divieto di mediazione nel collocamento), un lavoratore sia stato assunto da un' impresa appaltatrice di mano di opera e sia stato posto a disposizione di altra impresa con un contratto di appalto, non si configurano i presupposti della simulazione, bensì quelli di un negozio indiretto (mercè la utilizzazione del negozio tipico di appalto per il perseguimento dello scopo, ulteriore, dell' appalto di mano d' opera, vietato dallo ordinamento giuridico); con la conseguente nullità del detto negozio per illiceità della causa, in quanto in frode alla legge, e la estensione della nullità al negozio, funzionalmente collegato al primo, tra l' impresa intermediaria ed il lavoratore, per cui resta valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà concreta si è attuato tra il lavoratore e l' impresa, appaltatrice, che ha beneficiato delle sue prestazioni in modo esclusivo e continuativo.

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