Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 835 (28/01/1987)


Al fine della rettifica del contratto, quale prevista dall'art. 1430 cod. civ., si ha errore di calcolo, che non influenza il consenso (e non già un errore "in quantitate" che viceversa vizia la volontà negoziale) solo quando, definiti in modo chiaro e preciso i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o per disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile "ictu oculi" (nella specie la suprema corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ravvisato un errore di calcolo, e non già un errore "in quantitate", in un'ipotesi di accordo aziendale che riconosceva in parte la pretesa dei lavoratori di vedersi computare determinati scatti di anzianità, ma quantificava erroneamente il credito di un singolo lavoratore).

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