Cass. civile, sez. III del 2014 numero 5628 (12/03/2014)




La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare.

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