Cass. civile, sez. III del 2014 numero 5030 (04/03/2014)




La responsabilità dell’albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto dell’introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo. Per cui spetta a lui offrire la prova liberatoria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2014 numero 5030 (04/03/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti