Cass. civile, sez. III del 2014 numero 3362 (13/02/2014)




In ordine ai contratti di leasing traslativo, i poteri dell'utilizzatore sono talmente ampi da poter essere assimilati ad una sorta di dominio utile, tale da rendere inaccettabile, perché non conforme alla natura del contratto e della operazione economica sottostante al contratto in questione, il principio per cui l'utilizzatore non potrebbe essere chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale, o per responsabilità contrattuale od aquiliana, in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto stesso.

Nel leasing traslativo l'utilizzatore può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto.

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