Cass. civile, sez. III del 2013 numero 2659 (05/02/2013)




Deve ritenersi inefficace oppure nulla, la clausola del contratto di locazione dell’immobile a uso non abitativo la quale da una parte esclude l’utilizzo del bene per attività a contatto con il pubblico e dall’altra ne autorizza l’adibizione ad attività che invece detto contatto comunque prevedono secondo l’esperienza comune, come ad esempio l’officina per autoriparazioni, dovendosi ritenere detta clausola elusiva dell’obbligo dell’indennità di avviamento a carico del locatore.

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