Cass. civile, sez. III del 2012 numero 12797 (23/07/2012)




Il mancato rispetto dei soci della clausola di prelazione non ha come conseguenza la nullità del trasferimento delle quote se tale trasferimento era conosciuto dall’imprenditore che lo ha successivamente impugnato. L’eventuale violazione dell'obbligo gravante sulla parte alienante, la quale ceda il bene ad un terzo senza consentire al titolare del diritto di esercitare la prelazione convenzionalmente accordatagli, può giustificare la reazione di costui sul piano risarcitorio, ma non anche mettere in dubbio la validità dell'acquisto compiuto dal terzo estraneo al patto; con la conseguente inopponibilità dei relativi effetti a chi non sia stato parte dell'accordo.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2012 numero 12797 (23/07/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti