Cass. civile, sez. III del 2011 numero 4917 (28/02/2011)




Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà affinchè venga destinato a casa coniugale, il successivo provvedimento di assegnazione ad uno dei coniugi del medesimo bene immobile, emesso nel corso di un procedimento separazione personale, non è opponibile al comodante se questi ne chieda la restituzione in ipotesi di sopravvenuto bisogno caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non prevedibilità di cui all’art. 1809 c.c..

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