Cass. civile, sez. III del 2008 numero 5282 (28/02/2008)


Nella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto non è consentito al giudice di merito ridurre il risarcimento per il solo fatto che la vittima fosse persona malata di mente ed incline ad intenti suicidari, riduzione del quantum effettuata sulla base dell'errato presupposto di una sorta di predisposizione dei genitori alla morte del figlio nonchè di una pretesa minore intensità del rapporto affettivo.

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