Cass. civile, sez. III del 2006 numero 24391 (16/11/2006)


L'obbligazione di custodire per restituire va sempre adempiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e il suo inadempimento va valutato con uguale rigore, ai sensi degli artt. 1218 e 1780 c.c., sia che rappresenti l'unica prestazione qualificatrice del rapporto, come nel contratto di deposito, sia che abbia natura meramente accessoria e strumentale, rispetto a quella principale, come nel contratto misto di deposito e prestazione di opera, che ricorre nella consegna di un veicolo all'officina perchè si effettuino riparazioni. In entrambi i casi, infatti, è sempre applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale prevista dalle anzidette norme, con la conseguenza che il debitore, per liberarsi da ogni responsabilità, deve fornire la prova di un fatto a lui non imputabile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2006 numero 24391 (16/11/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti