Cass. civile, sez. III del 2006 numero 11356 (16/05/2006)


La caparra confirmatoria, che consiste in una somma o in una quantità di cose fungibili, ha natura composita ed è finalizzata a garantire l’esecuzione del contratto. Essa viene incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo pertanto avvicinandosi alla cauzione) ed ha funzione di autotutela, consentendo di recedere dal contratto senza la necessità di adìre il giudice, nonché di preventiva liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell’inadempimento della controparte (mentre va escluso che possa ad essa riconoscersi anche una funzione probatoria e una funzione sanzionatoria). Si distingue pertanto nettamente sia rispetto alla caparra penitenziale (che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso) sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile.Conseguentemente la parte non inadempiente può recedere, senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta ovvero esigere il doppio di quella prestata a totale soddisfacimento del danno derivante dal recesso, senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo.Se anziché recedere dal contratto essa preferisce avvalersi dei rimedi ordinari della domanda di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è allora ricollegabile solamente agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione. Perde infatti in tale ipotesi la suindicata funzione di limitazione forfettaria e prederminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito in contratto, e la parte che allega di aver subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell’integrale danno subito se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. c.c. In tal caso la parte non può incamerare la caparra, ma può trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati.

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