Cass. civile, sez. III del 2004 numero 18850 (20/09/2004)


I rimedi risarcitori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1385 del Cc non sono cumulabili tra loro e pertanto il giudice, adito dalla parte che ha corrisposto la caparra per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e il risarcimento dei danni, non può pronunciare la risoluzione del contratto e al contempo condannare la parte inadempiente a pagare, pur in assenza di prova dei danni, il doppio della caparra ricevuta, ancorché la parte adempiente abbia in tal senso ampliata la domanda originaria, perché se la parte adempiente chiede la risoluzione del contratto , significa che intende realizzare gli effetti propri dell'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'articolo 1453 del Cc e non esercitare il recesso di cui al comma 2 dell'articolo 1385 del codice civile.

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