Cass. civile, sez. III del 2003 numero 7767 (19/05/2003)


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli (o natanti) a motore, l'assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo è pienamente operativa, ex art. 1, comma 1, legge n. 990 del 1969 e 2054, comma 3, c.c., con riferimento ai danni provocati dalla circolazione del veicolo - ivi compresi quelli cagionati da veicolo in sosta nella pubblica via, e, quindi, a maggior ragione, da veicolo che si sia messo spontaneamente in moto per una qualsiasi causa (come, nella specie, la tenuta difettosa dei freni) - nè consente di allegare un diritto di rivalsa dell'assicuratore che ha risarcito il danno verso chicchessia, salvo che la circolazione sia avvenuta prohibente domino. Tuttavia, ove il danno sia cagionato nel periodo in cui il veicolo sia affidato a soggetto che lo abbia preso in consegna per effettuare delle riparazioni, questi, ove sia a lui imputabile la circolazione, in quanto terzo estraneo al rapporto assicurativo, è privo della copertura offerta al proprietario dalla compagnia assicuratrice con la quale questi ha stipulato la polizza, con la conseguenza che nei suoi confronti è configurabile un'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore che abbia risarcito il danno, realizzandosi una ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c.

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