Cass. civile, sez. III del 2003 numero 3166 (04/03/2003)


Una volta che sia stata comunicata la proposta di alienazione, la parte, se le condizioni per essere preferita, ha il diritto di acquistare il fondo e se, ne può decadere per mancato esercizio, non vi rinuncia validamente che per iscritto, giacché si tratta di rinuncia all'acquisto di un diritto reale sopra un bene immobile.

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