Cass. civile, sez. III del 2003 numero 15547 (17/10/2003)


Il versamento del prezzo del fondo riscattato, nel termine perentorio stabilito dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, autenticamente interpretato dalla legge n. 2 del 1979 costituisce condicio iuris del trasferimento della proprietà al retraente e deve essere effettuato, con le modalità di cui agli artt. 1209 e seguenti del Cc., in caso di rifiuto, a favore di ciascun retrattato, se questi sono più d'uno, in misura corrispondente alla rispettiva quota, perché la predetta obbligazione non è indivisibile, né oggettivamente, né soggettivamente (a meno che diversamente non risulti nell'atto di acquisto) e la solidarietà, tra creditori, a differenza di quella passiva, non si presume. Ne segue, pertanto, che scaduto il predetto termine perentorio il retraente che abbia offerto l'intera somma costituente il prezzo del fondo ritrattato a uno solo dei retrattati, decade dal diritto di riscatto vittoriosamente esercitato.

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