Cass. civile, sez. III del 2001 numero 7025 (23/05/2001)


La ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli articoli, l'apprezzamento della loro attitudine offensiva e l'esclusione della sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono invero accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità in quanto sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici ed errori di diritto.L'esimente del diritto di cronaca e di critica va esclusa quando non ricorre il requisito della veridicità della notizia (non rispondendo al vero il fatto che il magistrato sia stato sottoposto a procedimento penale o a inchiesta ministeriale).Il mancato esercizio del diritto di rettifica agli effetti dell'art. 1227 comma 2 c.c., con conseguente esclusione della risarcibilità di quei maggiori danni alla reputazione dovuti alla reiterazione degli scritti lesivi, che l'offeso avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare esercitando la suddetta facoltà, costituisce un'eccezione in senso proprio e non può quindi essere rilevata d'ufficio dal giudice.Con riguardo all'esimente da responsabilità, prevista dal comma 2 dell'art. 1227 c.c., il giudice del merito è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un'espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, con la conseguenza che non può essere rilevata dal giudice d'ufficio. (Nella specie la corte ha cassato la sentenza con cui i giudici di merito hanno valutato d'ufficio, ai fini della riduzione dell'entità del danno derivante dalla diffamazione a mezzo stampa, il mancato esercizio del diritto di rettifica da parte del danneggiato).

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