Cass. civile, sez. III del 2001 numero 6383 (08/05/2001)


In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'interesse che rende incompatibile l'esercizio della funzione di interprete del sordomuto che sia parte dell'atto rogato (ex artt. 50 e 56 della legge notarile) non è ogni tipo di interesse (non importa, peraltro, se coincidente o confliggente con quello della parte), ma esclusivamente quello che possa legittimamente configurarsi come "interesse giuridico", attuale e diretto, in relazione all'oggetto del contratto (nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha così escluso la sussistenza di detto interesse - escludendo, conseguentemente, ogni profilo di responsabilità disciplinare a carico del notaio rogante - in fattispecie in cui l'interprete della parte sordomuta, che aveva alienato la sua quota di proprietà di un immobile, era risultato il fratello, che aveva a sua volta alienato, con lo stesso atto, la sua restante quota).Anche in tema di responsabilità disciplinare dei notai deve ritenersi applicabile il principio (tipico di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale - art. 42, ultimo comma, c.p. - ed amministrativo - art. 3 legge n. 689 del 1981) secondo cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all'autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l'errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) qualora esso risulti incolpevole, dovendosi tuttavia desumere il necessario profilo di non colpevolezza dell'errore stesso da elementi positivi (quale un'assicurazione di liceità da parte della p.a. preposta, ovvero, come nella specie, un provvedimento dell'autorità giudiziaria) idonei ad indurre il professionista all'illecito contestato e non ovviabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

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