Cass. civile, sez. III del 1999 numero 4802 (18/05/1999)


In tema di locazioni abitative a carattere transitorio il proposito unilaterale ed inespresso dell' aspirante conduttore di adibire a propria stabile abitazione l' immobile che gli venga offerto in locazione a titolo transitorio configura una riserva mentale del tutto irrilevante. Ne consegue che la nullità ai sensi dell' art. 79 della legge n. 392 del 1978 delle clausole concernenti la misura del canone e la durata del rapporto, contenute in un contratto di locazione che appaia stipulato per sopperire ad esigenze abitative di carattere transitorio, può essere ritenuta soltanto ove consti l' accordo dei contraenti inteso a simulare tale apparenza negoziale e cioè a dissimulare una locazione intesa a soddisfare esigenze abitative stabili, perché soltanto in questo caso può ritenersi che la dichiarata "transitorietà" della locazione costituisca il mezzo concordemente previsto dai contraenti per eludere le norme più favorevoli al conduttore dettate dalla stessa legge in via generale.

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