Cass. civile, sez. III del 1999 numero 4377 (03/05/1999)


Qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato con la previsione di un uso transitorio, il conduttore che assuma la nullità ex art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392 di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che le reali esigenze abitative erano ragionevolmente apprezzabili dal locatore in base all' obiettiva situazione di fatto da quest' ultimo conosciuta al momento della conclusione del contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore né le situazioni di fatto occultate dal conduttore, né la riserva mentale di costui di non accettare la clausola.

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