Cass. civile, sez. III del 1999 numero 2788 (24/03/1999)


Il principio di buona fede, oggetto di un dovere giuridico autonomo, cardine della disciplina legale delle obbligazioni, è violato anche in mancanza di una condotta preordinata ad arrecare danno alla controparte, se essa, non informata a diligente correttezza e solidarietà sociale, le ha provocato un danno, risarcibile nella misura della prestazione ineseguita (nella specie il conduttore di locali ad uso ufficio, nel richiedere la risoluzione della locazione per divieto del regolamento condominiale di adibirli a tale destinazione, aveva sospeso il pagamento del canone, senza peraltro restituirli al locatore e la sentenza di merito, confermata dalla Cassazione, aveva accolto la domanda risarcitoria di questi, ragguagliandola al canone pattuito).

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