Cass. civile, sez. III del 1999 numero 1135 (10/02/1999)


In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l' assicurato contro gli infortuni riceva dall' assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall' illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall' infortunato possa incidere sul "quantum " del risarcimento dovuto dal danneggiante.Qualora il personale scolastico venga meno all'obbligo di vigilare sull'incolumità dei minori ad esso affidati durante l'orario di scuola (comprensivo degli intervalli di ricreazione) l'ente scolastico (e, per esso, il Ministero della p.i.) è responsabile per il fatto illecito occorso all'allievo, ai sensi dell'art. 2043 c.c.L'art. 2048 c.c. non è applicabile nell'ipotesi in cui l'evento dannoso operi in pregiudizio del discepolo per causa a lui stesso riconducibile.L'azione civile per il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra un'ipotesi di reato è ammessa anche quando rimanga ignoto l'autore del reato stesso, sempre che sia certa l'appartenenza di quest'ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell'attività deve rispondere.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1999 numero 1135 (10/02/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti