Cass. civile, sez. III del 1998 numero 7338 (27/07/1998)


Qualora non venga spontaneamente adempiuta l' obbligazione di consegnare una cosa determinata, il creditore può proporre tanto l' azione di adempimento, quanto, alternativamente, l' azione risarcitoria con natura e funzione sostitutiva della prestazione mancata. Il giudicato formatosi sull' accoglimento della domanda di consegna non preclude, qualora la consegna risulti per una qualsiasi ragione impossibile, la proposizione della domanda di risarcimento del danno, rappresentato dal valore venale della cosa al tempo dell' inadempimento. Nel caso, invece, in cui l' obbligazione restitutoria trovi nella pronuncia del giudice la sua unica fonte, il danno dipendente dalla mancata restituzione è costituito dal valore della cosa al tempo della pronuncia.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1998 numero 7338 (27/07/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti