Cass. civile, sez. III del 1997 numero 5579 (23/06/1997)


L'incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell'art. 1188 cod. civ., è persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, così che quello scaturente dall'indicazione operata dal creditore non può ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.

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