Cass. civile, sez. III del 1996 numero 3565 (16/04/1996)
In caso di evento lesivo dell' integrità personale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a sfere distinte di riferimento, il primo riguardando il diritto alla salute ed il secondo attenendo, invece, alla capacità di produrre reddito, con la conseguente necessità di procedere relativamente ad essi a due distinte liquidazioni. Per converso, il danno alla vita di relazione costituisce un aspetto del danno biologico e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo. (Vedi sent. Corte Cost. n. 184/86 e n. 88/79).