Cass. civile, sez. III del 1995 numero 10805 (16/10/1995)


E' sanzionabile con la nullità la vendita con patto di riscatto (o di retrovendita) che, risultando inserita in una più complessa operazione contrattuale, sia piegata al perseguimento non già di un trasferimento di proprietà, bensì di un rafforzamento, in funzione di subordinazione e di accessorietà rispetto al mutuo, della posizione del creditore.La sproporzione tra entità del debito e valore del bene alienato in garanzia costituisce significativo segnale di una situazione di approfittamento della debolezza del debitore da parte del creditore, che tende ad acquistare l'eccedenza di valore, cosi realizzando un abuso che il legislatore ha voluto espressamente sanzionare. Infatti, il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore del patto commissorio ha fondatamente presunto, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, che in siffatta convenzione il creditore pretende una garanzia eccedente entità del credito.

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