Cass. civile, sez. III del 1993 numero 10732 (28/10/1993)


In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l' utilizzazione economica dell' immobile oggetto di comunione (allorché questa si esprima sul piano negoziale con i terzi, nel suo aspetto esterno e dinamico, ma difetti di un organo titolare del potere deliberativo, come l' assemblea), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi - anche in presenza di un organo rappresentativo unitario - è legittimato ad agire, anche in giudizio - e senza che sia all' uopo necessaria una autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5 cod. proc. civ., degli altri compartecipi, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, e ciò indipendentemente dall' operatività dell' istituto della "negotiorum gestio", bensì sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all' iniziativa volta alla tutela di detti interessati, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi.

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