Cass. civile, sez. III del 1990 numero 3596 (28/04/1990)


La compensazione, la quale presuppone la concreta determinazione dei crediti contrapposti dalla quale il giudice non può assolutamente prescindere, non può operare se non è opposta dalle parti, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio.Nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.

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