Cass. civile, sez. III del 1988 numero 3120 (22/04/1988)


In tema di prelazione agraria, a differenza dell' art. 8, nono comma, della legge n. 590 del 1965 - che nell' ipotesi di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari in forza di un unico contratto o con contratti collegati ed interdipendenti stabilisce che la prelazione debba essere esercitata da tutti congiuntamente, con diritto di accrescimento in caso di rinuncia di taluni e sempre che sussista una sufficiente capacità lavorativa - la disposizione dell' art. 7, ultimo comma, della legge n. 817 del 1971, prevedendo che nel caso di vendita di più fondi - cioè di appezzamenti di terreno, ognuno dei quali integra una distinta ed autonoma entità, oggetto di una distinta convenzione - ogni affittuario possa esercitare il diritto di prelazione o singolarmente rispetto al fondo da lui coltivato o congiuntamente con gli altri per l' intero complesso dei fondi, non comporta in quest' ultima ipotesi una contitolarità necessaria ed originaria del diritto di prelazione a favore dei vari affittuari con la conseguenza che, in mancanza di un' espressa previsione normativa e data la diversità di situazione, non trova applicazione il principio dell' accrescimento di cui al citato art. 8 della legge n. 590 del 1965, qualora il diritto di prelazione di taluno non sussista o venga comunque meno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1988 numero 3120 (22/04/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti