Cass. civile, sez. III del 1983 numero 3622 (25/05/1983)


L'art. 1316 cod. civ., dichiarando indivisibile l'obbligazione quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti, ha inteso sottoporre ad una disciplina unitaria sia l'obbligazione oggettivamente indivisibile, tale, cioè, in ragione dell'utilità oggettiva e della funzione economico-sociale propria della cosa o del fatto che il debitore è tenuto a prestare al creditore, sia l'obbligazione soggettivamente indivisibile, caratterizzata dall'impossibilità di frazionamento in più parti della cosa o del fatto, in dipendenza di una particolare pattuizione, esplicita o implicita, che abbia attribuito un vincolo di indissolubilità alla utilità connessa al bene oggetto della obbligazione.In entrambe le ipotesi non è concepibile la risoluzione parziale del contratto, per l'impossibilità che residui l'obbligo del debitore ad una prestazione avente ad oggetto una parte del bene originario, sebbene ad essa inerisca un'utilità cui il creditore non ha più alcun interesse.L'art. 1712 cod. civ. - il quale, dopo avere enunciato, nel primo comma, che "il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato", dispone, nel secondo comma, che "il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato" - presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario al mandante, dell'operazione compiuta al di fuori del mandato, ai fini della relativa approvazione implicita, che, di conseguenza, in tanto può ravvisarsi in atti o comunicazioni del mandante, in quanto questi abbia avuto conoscenza del superamento dei limiti del mandato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1983 numero 3622 (25/05/1983)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti