Cass. civile, sez. III del 1981 numero 6244 (24/11/1981)


Ai sensi dell' art. 1967 cod. civ., la transazione deve farsi ad substantiam per atto pubblico o per scrittura privata solo nei casi previsti dal n. 12 dell' art. 1350 dello stesso codice, cioè nei casi di transazioni aventi oggetto controversie relative a rapporti giuridici che concernono beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti ad essi assimilati. Pertanto, al di fuori di tali ipotesi, il mandato a transigere e la ratifica delle transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori non esigono la forma scritta e la loro sussistenza può essere desunta anche da elementi presuntivi e, per quanto riguarda in particolare la ratifica, questa può avvenire mediante la manifestazione tacita della volontà di approvare e fare proprio il negozio compiuto dal rappresentante privo di poteri.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1981 numero 6244 (24/11/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti