Cass. civile, sez. III del 1981 numero 5175 (24/09/1981)


Qualora più persone abbiano locato all'unico conduttore diversi immobili di loro rispettive proprietà, anche se l'unico documento contrattuale non è elemento decisivo per escludere l'esistenza di una pluralità di contratti autonomi in riferimento ad altrettante prestazioni, va tuttavia affermata l'indivisibilità della prestazione e, correlativamente, l'unicità dell'obbligazione contrattuale qualora risulti il collegamento funzionale della pluralità di oggetti, voluto dalle parti dell'unico contratto. Con la conseguenza che, in tale situazione, ciascuno degli obbligati è tenuto ad effettuare l'intera prestazione e, in particolare, ciascuno degli obbligati è tenuto ad effettuare l'intera prestazione e, in particolare, ciascuno dei locatori è tenuto ad eseguire la consegna ed a garantire il godimento del complesso dei beni all'unico conduttore,la cui prestazione di corrispondere il canone va riguardata, agli effetti della gravità dell'inadempimento, in maniera unitaria, ancorché sia previsto il pagamento frazionato ai diversi locatori del complessivo corrispettivo.

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