Cass. civile, sez. III del 1979 numero 5967 (16/11/1979)


Se la rinuncia, quale espressione tipica dell' autonomia privata, può anche riguardare un diritto futuro ed eventuale, tuttavia la medesima deve pur sempre essere desumibile da circostanze concludenti, univoche ed incompatibili con l' intento di avvalersi di quel diritto. Pertanto, la rinuncia espressa dagli affittuari con riferimento ad una offerta di acquisto del fondo rustico condizionata dalle modalità imposte unilateralmente dal proprietario, quale quella dell' acquisto dell' intero fondo anziché della sola parte condotta in affitto, non comporta anche la rinuncia del diritto ad esercitare il diritto di prelazione secondo i criteri stabiliti dalla legge 26 maggio 1965 n. 590, successivamente entrata in vigore.

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