Cass. civile, sez. III del 1979 numero 1649 (22/03/1979)


La procedura di accertamento dei difetti della cosa venduta ex art. 1513 cod. civ. costituisce una facoltà e non un onere, ben potendo la parte che non abbia ritenuto di avvalersene, fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che spetta sempre al compratore di fornire la prova dei vizi della merce.

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