Cass. civile, sez. III del 1978 numero 142 (12/01/1978)


Nel caso di mandato "rigido e specifico", il mandatario eccede i limiti del mandato e non soddisfa l'interesse del mandante allorquando, discostandosi dalle specifiche istruzioni ricevute, realizza uno scopo diverso da quello prefissogli dal mandante, compiendo un atto non corrispondente all'espressa volonta di lui.

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