Cass. civile, sez. III del 1977 numero 145 (12/01/1977)


Nel procedimento di formazione dei contratti di compravendita di merci caratterizzati dalla clausola 'salvo approvazione” o "salvo conferma della casa venditrice", l' agente per conto del venditore è sfornito di poteri di rappresentanza, di modo che la commissione vale come proposta contrattuale, che si considera presentata dallo acquirente con la relativa sottoscrizione è trasmessa dallo stesso agente al venditore. Di conseguenza, il contratto si considera concluso nel luogo in cui il proponente (acquirente) riceve notizia dell' accettazione del venditore, e ciò in forza del meccanismo previsto dall' art. 1326 cod. civ., ed è nello stesso luogo che si radica il forum contractus, ai sensi dell' art. 20 cod. proc. civ..

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