Cass. civile, sez. III del 1975 numero 3029 (02/09/1975)


Le parti possono ricorrere in via tacita alla proroga contrattuale anche quando il contratto cui essa si riferisce deve farsi per iscritto. (Nella specie si trattava di contratto di mutuo con pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale). Cass. civile, sez. III, 03-03-1994, n. 2118 Non incorre in alcuna delle limitazioni di cui all' art. 1341, secondo comma, cod. civ., la clausola, che, inserita in un contratto con cui si conferisce un incarico di vendita, assicura all' incaricato una provvigione commisurata ad una percentuale del prezzo di vendita, anche nel caso in cui la vendita sia effettuata, dopo la scadenza dell' incarico, a persona presentata dal contraente, o che comunque abbia preso visione dell' oggetto durante il periodo dell' incarico, non essendo ravvisabile in detta clausola una proroga tacita del contratto.

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