Cass. civile, sez. III del 1975 numero 280 (24/01/1975)


L'art 2051 cod civ, nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, pone, anzitutto, un presupposto, desumibile dalla lettera stessa della norma: cioè che il danno sia prodotto dalle cose. Ne deriva che con tale espressione, contrapposta a quella di danno prodotto con le cose, per l'applicabilità della disposizione in oggetto, e quindi della presunzione di responsabilità che la norma medesima comporta per il custode, e richiesto che il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perchè la medesima sia suscettibile,per la sua intrinseca natura,di produrlo o perchè in essa siano insorti agenti dannosi anche se provocati da elementi provenienti dall'esterno. (nella specie, il cliente di una banca, caduto nell'atrio dell'istituto di credito a causa della scivolosità del pavimento, reso viscido dall'acqua piovana sgocciolata dagli ombrelli, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti. La Corte di Cassazione, cassando la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ricorrere nella specie un'ipotesi di danno cagionato da cosa in custodia, ha enunciato il principio di cui in massima).

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