Cass. civile, sez. III del 1963 numero 2228 (07/08/1963)


Ai fini della costituzione di una società per azioni mediante pubblica sottoscrizione, le sottoscrizioni delle azioni devono, a norma dell'art. 2333 cod. civ., risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, in quanto, in tal caso, le sottoscrizioni costituiscono atto creativo della società. La norma dell'art. 2333 cod. civ. non è, peraltro richiamata dagli artt. 2438 e 2439 cod. civ., che disciplinano l'aumento di capitale e la sottoscrizione di azioni emesse in occasione di tale aumento, in quanto, in tale ipotesi, non si tratta di creare la società, la quale è già in vita.

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