Cass. civile, sez. I del 1997 numero 5993 (03/07/1997)


In tema di disposizione del comma 2 dell'art. 2058 c.c., in virtù della quale, anche se il danneggiato abbia chiesto, quando possibile, la "reintegrazione in forma specifica", il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per "equivalente" ove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, la differenza fra la "riparazione in forma specifica" ed il risarcimento per "equivalente" consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, e, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato.

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