Cass. civile, sez. I del 1977 numero 4432 (17/10/1977)


In tema di compravendita di cose mobili, la domanda con la quale il venditore, in caso di mancato pagamento del prezzo, fa valere il proprio diritto alla restituzione delle cose medesime, ai sensi dell'art. 1519 cod. civ., postula una volontà diretta al mantenimento in vita del contratto, mediante una riacquisizione del possesso (non della proprietà) di quanto alienato, che serva a stimolare l'adempimento del compratore ed a garantire le ragioni creditorie del venditore stesso. In detta domanda, pertanto, non è ravvisabile un'implicita richiesta di pronuncia dichiarativa o costitutiva della risoluzione del contratto per inadempimento.La solidarietà fra creditori, a differenza di quella fra debitori, non si presume, ma deve risultare dalla legge o dal titolo.

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