Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 9030 (06/04/2017)




In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 2 del D.L. n. 12/1985, convertito nella L. n. 118/1985, possono essere riconosciuti anche in caso di acquisto contemporaneo di più unità immobiliari destinate a costituire un'unica unità abitativa, purché l'acquirente abbia proceduto alla effettiva unificazione degli immobili entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto e l'alloggio così realizzato rientri, per superficie, numero di vani ed altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della L. n. 408/1949, nella tipologia degli immobili non di lusso.

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