Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 678 (12/01/2017)




Perde il beneficio fiscale sulla prima casa il contribuente che invoca la cassa integrazione come causa di forza maggiore della vendita dell'immobile. Il collocamento in CIG temporanea non è un'esimente se il contribuente non riesce a dimostrare che a causa dei minori introiti non può sostenere il pagamento delle rate del mutuo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 678 (12/01/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti